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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 8
Il primo paragrafo della lettera a) dell'articolo 8 bis, aggiunto alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, dall'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:
" a) concessione, nel corso di un mese di ogni trimestre, di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa del mese suddetto, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri, anche in attesa della riscossione dell'assegnazione da parte dello Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ".

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