LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 7
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1975, N. 7 " ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 25 gennaio 1978
Art. 1
In attuazione dell'art. 3 dello statuto l'amministrazione regionale, per le materie di sua competenza, è autorizzata a concedere contributi ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, numero 7, alle sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute.
Detti contributi, per l'anno 1977, verranno concessi nelle zone e per i settori ove l'associazionismo cooperativo è meno sviluppato, anche per iniziative già realizzate nel corso dello stesso 1977.