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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 7

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1975, N. 7 " ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 25 gennaio 1978

Art. 2
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L.400.000.000.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio 1977, a norma del 2 comma dell'art. 35 della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Alla iscrizione dello stanziamento di spesa autorizzata dalla presente legge sarà provveduto a norma del 3 comma dell'art. 38 della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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