LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978
Art. 10
A partire dall'anno 1978 è istituito sul bilancio della Regione un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni già attribuite agli EECCAA ai sensi della Legge 3 giugno 1937 n. 847 e delle funzioni descritte all'art. 3 della presente legge.
Tale fondo viene costituito mediante la aggregazione dei capitoli di bilancio 1978 nn. 68050, 68100, 68290, 68310, 68330 per un importo complessivo di L.2.330.000.000 corrispondente alla somma degli stanziamenti iscritti sui sopracitati capitoli nel bilancio dell'esercizio finanziario 1978.
A norma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 1978 ai fini della iscrizione del nuovo capitolo di spesa concernente il " fondo per l'assistenza sociale e generica ".
Per gli anni successivi al 1978 l'ammontare del fondo sarà annualmente stabilito dalla legge di approvazione del Bilancio regionale a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".