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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 2
Il Comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ECA e di quelle ad esso attribuite e descritte al successivo art. 3 della presente legge, è tenuto a gestire tali fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'art. 25, ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del RD 5 febbraio 1891 n. 99.

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