LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978
Art. 3
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficienza elencate all'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 e precisamente:
1) interventi assistenziali per il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di PS; sussidi omofamiliari alternativi al ricovero in Istituto e per rette agli Istituti che provvedono all'assistenza mediante ricovero degli indigenti in genere nonchè dei minorenni e dei profughi inabili;
2) spese per il trasporto dei connazionali profughi dall'estero e delle loro cose, per la custodia e l'assicurazione delle masserizie ed il trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza, nonchè l'assistenza sanitaria e farmaceutica;
3) sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;
4) assistenza in natura da effettuarsi con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono da questi esercitate a far tempo dall'1 aprile 1978.