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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 3
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficienza elencate all'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno e precisamente:
1) interventi assistenziali per il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di PS; sussidi omofamiliari alternativi al ricovero in Istituto e per rette agli Istituti che provvedono all'assistenza mediante ricovero degli indigenti in genere nonchè dei minorenni e dei profughi inabili;
2) spese per il trasporto dei connazionali profughi dall'estero e delle loro cose, per la custodia e l'assicurazione delle masserizie ed il trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza, nonchè l'assistenza sanitaria e farmaceutica;
3) sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;
4) assistenza in natura da effettuarsi con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono da questi esercitate a far tempo dall'1 aprile 1978.

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