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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 4
Il Comitato amministrativo dell'ECA, nel termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:
a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ECA desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie; dall' elencazione e ricognizione dei beni; alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle IIPPAABB concentrate o amministrate dall'ECA ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, anch' essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette IIPPAABB;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'ECA ovvero a ciascuna delle eventuali IIPPAABB concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;
c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dall'ECA e personale dipendente dalle IIPPAABB concentrate o amministrate dall'ECA.
Ciascun ECA provvede altresì nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al Comune competente per territorio e alla Giunta regionale la deliberazione contenente la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

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