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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 5
I beni mobili ed immobili dei disciolti EECCAA sono attribuiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio.
Il Presidente dell'ECA, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'art. 4, da attribuire al Comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del Comune destinatario.
Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.
L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

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