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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 7
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EECCAA alla data del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi Comuni con effetto dall'1 aprile 1978.
Tale trasferimento ha luogo per mezzo di elenchi nominativi da redigersi dal Presidente dell'ECA entro la data di cui al precedente comma sulla base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al punto c) dell'art. 4 con l'intervento, in contradditorio, del rappresentante del Comune destinatario.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EECCAA continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

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