Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 8
Dalla data di scioglimento degli EECCAA indicata all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione delle IIPPAABB concentrate o amministrate dagli EECCAA è effettuata da un Commissario nominato dalla Regione.
Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale con il concorso della competente commissione consiliare, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 4, con proprio decreto, procede alla nomina di un commissario amministratore per le IIPPAABB concentrate o amministrate dai disciolti EECCAA.

Espandi Indice