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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Art. 9
A far tempo dall'1 aprile 1978 il Commissario di cui all'art. 8 svolge le funzioni di amministratore unico straordinario delle IIPPAABB già amministrate dal disciolto ECA, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali da queste erogate e compiendo i necessari atti di amministrazione ordinaria, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Commissario si avvale di personale all'uopo messo a disposizione da parte del Comune, qualora non vi sia personale idoneo fra quello dipendente dalle IIPPAABB amministrate.

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