LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EE.CC.AA. AI SENSI DELL' ARTICOLO 25 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Il Comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'E.C.A. e di quelle ad esso attribuite e descritte al successivo art. 3 della presente legge, è tenuto a gestire tali fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5 febbraio 1891 n. 99.