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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EE.CC.AA. AI SENSI DELL' ARTICOLO 25 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 2 settembre 1983 n. 35

Art. 4
Il Comitato amministrativo dell'E.C.A., nel termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:
a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell' E.C.A. desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie; dall'elencazione e ricognizione dei beni; alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, anch' essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;
c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dall' E.C.A. e personale dipendente dalle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.
Ciascun E.C.A. provvede altresì nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al Comune competente per territorio e alla Giunta regionale la deliberazione contenente la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

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