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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EE.CC.AA. AI SENSI DELL' ARTICOLO 25 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 2 settembre 1983 n. 35

Art. 7
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi Comuni con effetto dall'1 aprile 1978.
Tale trasferimento ha luogo per mezzo di elenchi nominativi da redigersi dal Presidente dell'E.C.A. entro la data di cui al precedente comma sulla base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al punto c) dell'art. 4 con l'intervento, in contradditorio, del rappresentante del Comune destinatario.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

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