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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EE.CC.AA. AI SENSI DELL' ARTICOLO 25 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 2 settembre 1983 n. 35

Art. 1
Le attribuzioni degli EE.CC.AA. ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna sono esercitate, dall'1 aprile 1978, dal Comune nel cui territorio ciascun EE.CC.AA. ha sede.
Dalla predetta data gli EE.CC.AA. sono sciolti.
Art. 2
Il Comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'E.C.A. e di quelle ad esso attribuite e descritte al successivo art. 3 della presente legge, è tenuto a gestire tali fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5 febbraio 1891 n. 99.
Art. 3
Tutte le funzioni amministrative relative all' organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficienza elencate all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno e precisamente:
1) interventi assistenziali per il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S.; sussidi omofamiliari alternativi al ricovero in Istituto e per rette agli Istituti che provvedono all'assistenza mediante ricovero degli indigenti in genere nonchè dei minorenni e dei profughi inabili;
2) spese per il trasporto dei connazionali profughi dall' estero e delle loro cose, per la custodia e l'assicurazione delle masserizie ed il trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza, nonchè l'assistenza sanitaria e farmaceutica;
3) sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;
4) assistenza in natura da effettuarsi con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono da questi esercitate a far tempo dall'1 aprile 1978.
Art. 4
Il Comitato amministrativo dell'E.C.A., nel termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:
a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell' E.C.A. desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie; dall'elencazione e ricognizione dei beni; alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, anch' essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;
c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dall' E.C.A. e personale dipendente dalle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.
Ciascun E.C.A. provvede altresì nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al Comune competente per territorio e alla Giunta regionale la deliberazione contenente la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.
Art. 5
I beni mobili ed immobili dei disciolti EE.CC.AA. sono attribuiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio.
Il Presidente dell'E.C.A., entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'art. 4, da attribuire al Comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del Comune destinatario.
Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.
L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.
Art. 6
I Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data dell'1 aprile 1978, facenti capo al disciolto E.C.A.
Art. 7
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi Comuni con effetto dall'1 aprile 1978.
Tale trasferimento ha luogo per mezzo di elenchi nominativi da redigersi dal Presidente dell'E.C.A. entro la data di cui al precedente comma sulla base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al punto c) dell'art. 4 con l'intervento, in contradditorio, del rappresentante del Comune destinatario.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.
abrogato
abrogato
Art. 10
A partire dall'anno 1978 è istituito sul bilancio della Regione un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni già attribuite agli EE.CC.AA. ai sensi della Legge 3 giugno 1937 n. 847 Sito esterno e delle funzioni descritte all'art. 3 della presente legge.
Tale fondo viene costituito mediante la aggregazione dei capitoli di bilancio 1978 nn. 68050, 68100, 68290, 68310, 68330 per un importo complessivo di L.2.330.000.000 corrispondente alla somma degli stanziamenti iscritti sui sopracitati capitoli nel bilancio dell'esercizio finanziario 1978.
A norma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 1978 ai fini della iscrizione del nuovo capitolo di spesa concernente il " fondo per l'assistenza sociale e generica".
Per gli anni successivi al 1978 l'ammontare del fondo sarà annualmente stabilito dalla legge di approvazione del Bilancio regionale a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Art. 11
Il fondo di cui all'art. 10 è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fascie di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del basso ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto.

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