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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 10
Il comune vigila sull'attività estrattiva e dispone la sospensione dell'attività ove venga accertato, dopo diffida all'interessato, che non sono rispettate le condizioni prescritte oppure che l'attività estrattiva non è esercitata in conformità al piano di coltivazione od è, senza giustificato motivo, scarsamente sviluppata o abbandonata, con riferimento al programma di coltivazione convenzionato.
Ove l'esercente non ottemperi all'ordinanza di sospensione, il comune, previo parere della commissione comprensoriale, provvede alla revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione può essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, previo parere della commissione comprensoriale.
La vigilanza sull'attività estrattiva è esercitata dal comune interessato, che a tal fine può avvalersi degli uffici regionali del genio civile, degli uffici regionali forestali e dei consorzi socio - sanitari. La vigilanza può essere inoltre esercitata dalla regione. La giunta regionale impartisce direttive per il coordinamento dell'attività di vigilanza.
Gl'incaricati della vigilanza sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva, per effettuare ispezioni. Dell'avvenuta ispezione si redige verbale da inviare al comune e, contestualmente, al comprensorio competente.

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