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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 11
La revoca dell'autorizzazione disposta nelle ipotesi previste dall'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, determina, ferma restando la proprietà del suolo, il trasferimento delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile della regione, in applicazione del quinto comma dell'art. 11 della legge statale 16 maggio 1970 n. 281.
Il provvedimento di preavviso, indicato nell'art. 45 del RD 29 luglio 1927 n. 1443, è adottato dalla giunta regionale.
Ugualmente il provvedimento di concessione di cui al citato art. 45 viene adottato dalla giunta regionale sulla base di disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione consultiva comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale, che adotta le sue decisioni sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 17.
Sono altresì applicabili alle cave e torbiere le disposizioni degli artt. 45, 46, 47 e 48 e le altre norme del RD 29 luglio 1927 n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituita agli organi dello Stato la giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale.
Le funzioni amministrative della giunta regionale, di cui al presente articolo, possono essere delegate a singoli componenti della giunta stessa.

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