Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 12
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, trasferite con il terzo comma dell'art. 62 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la regione, a norma dell'ultimo comma del citato articolo, si avvale del corpo nazionale delle miniere provvisoriamente, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della organizzazione di appositi uffici regionali.
Le direttive per l'esercizio di tali funzioni sono emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
I provvedimenti definitivi, concernenti l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, spettano alla giunta regionale che all'uopo può delegare un suo componente.

Espandi Indice