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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 14
L'autorizzazione alle escavazioni ed estrazioni di materiali lapidei dagli alvei dei corsi d' acqua, nelle spiagge e fondi lacuali è attribuita agli uffici regionali del genio civile, che provvedono al riguardo previo nulla - osta del comune interessato e sulla base di disciplinare nel quale dev' essere indicato, tra le altre condizioni, il canone da versare.
Per le autorizzazioni relative alle zone di giurisdizione dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno gli uffici regionali del genio civile possono avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione del predetto ufficio.
Le escavazioni negli arenili e nelle spiagge marine e comunque nei terreni demaniali dello Stato sono subordinate a nulla - osta del comune interessato quale ente responsabile della tutela e dell'uso del proprio territorio e del relativo ambiente.
In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni prescritte dal successivo art. 21.

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