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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 15
Le autorizzazioni ed i nulla - osta di cui al precedente articolo devono essere basati su programmi annuali delle estrazioni, da predisporre dagli uffici competenti per ogni bacino idrografico, con la indicazione dei quantitativi di materiale estraibile e relativa localizzazione.
Tali programmi sono approvati dalla giunta regionale, previa consultazione con gli enti locali e comprensorio competente e sentito il parere della commissione consultiva regionale.
La giunta regionale comunque, sentita la commissione consultiva regionale, esprime parere sui programmi di escavazione predisposti da organi statali.

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