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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 17
La commissione di cui sopra, costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, dura in carica fino al 31 dicembre 1979 ed ha sede nel capoluogo della regione. Essa è così composta:
a) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente, che può, di volta in volta, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i componenti della giunta o del consiglio regionale, oppure fra i membri della commissione stessa;
b) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nomi;
c) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;
d) da tre esperti designati dalla giunta regionale;
e) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;
f) da tre esperti designati dalla sezione regionale dell' associazione nazionale comuni d' Italia;
g) da un esperto designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
h) da un esperto designato dall'associazione nazionale " Italia Nostra ";
i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali della regione, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della regione.
Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli artt. 3, 11, 15 e ultimo comma dell'art. 19, la sua composizione dev' essere integrata da:
a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;
b) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;
c) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:
1) ufficio del genio civile;
2) ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.
Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
Il presidente della commissione può far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di due quinti dei componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da collaboratori regionali nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.

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