Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 19
Le commissioni consultive comprensoriali sono così composte:
a) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo delegato;
b) da un architetto, ingegnere o geologo designato dall' ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;
c) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;
d) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;
f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;
g) da un rappresentante del comune interessato;
h) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.
Le predette commissioni, costituite con decreto del presidente del comitato comprensoriale comunicato alla regione e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, durano in carica tre anni a datare dal decreto di costituzione.
Il segretario ed il suo sostituto sono nominati dal presidente del comitato comprensoriale.
In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge sono espressi dalla commissione regionale di cui al precedente art. 17.

Espandi Indice