LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13
NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978
Art. 24
Entro il 30 giugno 1978 i comuni devono adottare i provvedimenti relativi alle domande riguardanti le cave e le torbiere in atto alla data del 29 gennaio 1976, a suo tempo presentate e regolate dall'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, fermo restando quanto disposto dalla norma interpretativa contenuta nell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1977 n. 4.