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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 3
Compete al comprensorio elaborare il " piano di coordinamento delle attività estrattive comprensoriale ", la cui specifica disciplina sarà regolata da successiva legge regionale.
Compete ai comuni adottare il " piano delle attività estrattive comunale "; il primo piano comunale dev' essere adottato entro il 31 dicembre 1978.
In assenza del piano comunale non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere.
Il piano comunale costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto, avendo natura di strumento urbanistico, deve essere pubblicato ed approvato dai competenti organi secondo le procedure previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Il parere della commissione consultiva regionale, all' uopo integrata da cinque componenti della 1a sezione del comitato consultivo di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sostituisce il parere di cui all'art. 33 della stessa legge.

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