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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 4
In attesa del piano comprensoriale, i comitati comprensoriali possono indicare ai comuni criteri per la elaborazione dei piani comunali che tengano conto sia della salvaguardia ambientale sia delle necessità socio - economiche;
possono altresì fornire indicazioni per la elaborazione dei programmi annuali di estrazione dai corsi d' acqua.
Nell'elaborare i criteri di cui al comma precedente, i comitati comprensoriali si attengono alle direttive e alle indicazioni tecniche di cui all'art. 16 della presente legge.
Tali direttive hanno lo scopo di rendere concretamente perseguibili le finalità della presente legge in ordine sia alla salvaguardia territoriale e ambientale sia alla continuità dell'attività produttiva delle imprese.
L'ufficio di presidenza del comprensorio, sentita la commissione comprensoriale indicata nella presente legge, può proporre alla regione l'esonero dall'obbligo della adozione del piano di quei comuni che ne abbiano avanzata richiesta motivata.
La decisione relativa all'esonero di cui sopra è attribuita alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate.
La giunta regionale può delegare tale attribuzione ad un suo componente.
Il provvedimento di esonero può essere revocato, sentita la commissione consiliare competente, dalla giunta regionale con propria iniziativa o su proposta del comune o dell'ufficio di presidenza del comprensorio.

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