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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 5
I comuni, con l'adozione del piano, possono deliberare che, in pendenza della sua approvazione da parte del competente organo, esso sia esecutivo, anche ai fini dell'apertura di nuove cave, nelle parti previste dal piano delle attività estrattive che ricadono nelle zone agricole indicate dai vigenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione.
In tale ipotesi il comune può rilasciare una autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività estrattiva, applicando le disposizioni di cui al successivo art. 6. La convenzione deve precisare sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza della stessa qualora non siano approvate le proposte contenute nel piano riferentesi all'area in questione.
Ove l'esercente non cessi l'attività, dopo che gli sia stata comunicata la decadenza dell'autorizzazione provvisoria, debbono essere applicate le disposizioni di cui al successivo art. 21.

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