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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 6
E' delegata ai comuni l'autorizzazione per l'esercizio delle attività estrattive, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale di cui alla presente legge.
L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di un piano di coltivazione e di un progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 17.
Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività e per la sistemazione agro - geo - pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro - geo - pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.
Il comune deve trasmettere all'organo competente le domande degli interessati, corredate dalla bozza di convenzione per la coltivazione della cava, entro 45 giorni dal ricevimento delle medesime. Gli organi consultivi devono esprimere il loro avviso entro 60 giorni dal ricevimento delle domande. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito in senso favorevole. Il comune deve adottare il provvedimento di sua spettanza entro 30 giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nelle ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione.

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