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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Art. 8
L'esercizio delle funzioni delegate deve ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti delegati.
Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro il termine di 30 giorni, decorso il quale al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta sentito l'organo consultivo competente.
La giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la commissione consultiva regionale può annullare i provvedimenti adottati dai comuni.

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