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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Capo I
Disposizioni introduttive e generali
Art. 1
In attesa di una legislazione statale cornice che disciplini la materia delle cave e torbiere appartenente alla competenza primaria delle regioni a norma degli artt. 117 e 118 della costituzione della Repubblica, la regione Emilia - Romagna, quale ente responsabile, a norma di statuto, della tutela del territorio e del relativo ambiente, provvede, con la presente legge, ad una regolamentazione della materia che risponda coerentemente, oltre che alla salvaguardia territoriale e ambientale, anche alla necessità di garantire sia l'ordinato ed armonico sviluppo socio - economico della regione, sia la tutela del lavoro e delle imprese.
Tale normativa è attuata a mezzo della partecipazione democratica dei comuni e dei comprensori, quali organismi primari di gestione delle zone di appartenenza.
Art. 2
Le funzioni di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, numero 616 Sito esterno, sono esercitate dalla giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale prevista dalla presente legge. La giunta può delegare, per tali funzioni, un suo componente.

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