LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13
NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978
Capo II
Piani delle attività estrattive
Art. 3
Compete al comprensorio elaborare il " piano di coordinamento delle attività estrattive comprensoriale ", la cui specifica disciplina sarà regolata da successiva legge regionale.
Compete ai comuni adottare il " piano delle attività estrattive comunale "; il primo piano comunale dev' essere adottato entro il 31 dicembre 1978.
In assenza del piano comunale non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere.
Il piano comunale costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto, avendo natura di strumento urbanistico, deve essere pubblicato ed approvato dai competenti organi secondo le procedure previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Il parere della commissione consultiva regionale, all' uopo integrata da cinque componenti della 1a sezione del comitato consultivo di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sostituisce il parere di cui all'art. 33 della stessa legge.
Art. 4
In attesa del piano comprensoriale, i comitati comprensoriali possono indicare ai comuni criteri per la elaborazione dei piani comunali che tengano conto sia della salvaguardia ambientale sia delle necessità socio - economiche;
possono altresì fornire indicazioni per la elaborazione dei programmi annuali di estrazione dai corsi d' acqua.
Nell'elaborare i criteri di cui al comma precedente, i comitati comprensoriali si attengono alle direttive e alle indicazioni tecniche di cui all'art. 16 della presente legge.
Tali direttive hanno lo scopo di rendere concretamente perseguibili le finalità della presente legge in ordine sia alla salvaguardia territoriale e ambientale sia alla continuità dell'attività produttiva delle imprese.
L'ufficio di presidenza del comprensorio, sentita la commissione comprensoriale indicata nella presente legge, può proporre alla regione l'esonero dall'obbligo della adozione del piano di quei comuni che ne abbiano avanzata richiesta motivata.
La decisione relativa all'esonero di cui sopra è attribuita alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate.
La giunta regionale può delegare tale attribuzione ad un suo componente.
Il provvedimento di esonero può essere revocato, sentita la commissione consiliare competente, dalla giunta regionale con propria iniziativa o su proposta del comune o dell'ufficio di presidenza del comprensorio.
Art. 5
I comuni, con l'adozione del piano, possono deliberare che, in pendenza della sua approvazione da parte del competente organo, esso sia esecutivo, anche ai fini dell'apertura di nuove cave, nelle parti previste dal piano delle attività estrattive che ricadono nelle zone agricole indicate dai vigenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione.
In tale ipotesi il comune può rilasciare una autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività estrattiva, applicando le disposizioni di cui al successivo art. 6. La convenzione deve precisare sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza della stessa qualora non siano approvate le proposte contenute nel piano riferentesi all'area in questione.
Ove l'esercente non cessi l'attività, dopo che gli sia stata comunicata la decadenza dell'autorizzazione provvisoria, debbono essere applicate le disposizioni di cui al successivo art. 21.