LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13
NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978
Capo III
Competenze comunali per l'esercizio di attività estrattive e vigilanza
Art. 6
E' delegata ai comuni l'autorizzazione per l'esercizio delle attività estrattive, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale di cui alla presente legge.
L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di un piano di coltivazione e di un progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 17.
Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività e per la sistemazione agro - geo - pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro - geo - pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.
Il comune deve trasmettere all'organo competente le domande degli interessati, corredate dalla bozza di convenzione per la coltivazione della cava, entro 45 giorni dal ricevimento delle medesime. Gli organi consultivi devono esprimere il loro avviso entro 60 giorni dal ricevimento delle domande. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito in senso favorevole. Il comune deve adottare il provvedimento di sua spettanza entro 30 giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nelle ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione.
Art. 7
Per l'esercizio delle funzioni delegate, il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti delegati;
quelle della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 8
L'esercizio delle funzioni delegate deve ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti delegati.
Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro il termine di 30 giorni, decorso il quale al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta sentito l'organo consultivo competente.
La giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la commissione consultiva regionale può annullare i provvedimenti adottati dai comuni.
Art. 9
La revoca delle deleghe delle funzioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale è disposta la revoca delle funzioni delegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti o gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.
Art. 10
Il comune vigila sull'attività estrattiva e dispone la sospensione dell'attività ove venga accertato, dopo diffida all'interessato, che non sono rispettate le condizioni prescritte oppure che l'attività estrattiva non è esercitata in conformità al piano di coltivazione od è, senza giustificato motivo, scarsamente sviluppata o abbandonata, con riferimento al programma di coltivazione convenzionato.
Ove l'esercente non ottemperi all'ordinanza di sospensione, il comune, previo parere della commissione comprensoriale, provvede alla revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione può essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, previo parere della commissione comprensoriale.
La vigilanza sull'attività estrattiva è esercitata dal comune interessato, che a tal fine può avvalersi degli uffici regionali del genio civile, degli uffici regionali forestali e dei consorzi socio - sanitari. La vigilanza può essere inoltre esercitata dalla regione. La giunta regionale impartisce direttive per il coordinamento dell'attività di vigilanza.
Gl'incaricati della vigilanza sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva, per effettuare ispezioni. Dell'avvenuta ispezione si redige verbale da inviare al comune e, contestualmente, al comprensorio competente.
Art. 11
La revoca dell'autorizzazione disposta nelle ipotesi previste dall'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, determina, ferma restando la proprietà del suolo, il trasferimento delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile della regione, in applicazione del quinto comma dell'art. 11 della legge statale 16 maggio 1970 n. 281.
Il provvedimento di preavviso, indicato nell'art. 45 del RD 29 luglio 1927 n. 1443, è adottato dalla giunta regionale.
Ugualmente il provvedimento di concessione di cui al citato art. 45 viene adottato dalla giunta regionale sulla base di disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione consultiva comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale, che adotta le sue decisioni sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 17.
Sono altresì applicabili alle cave e torbiere le disposizioni degli artt. 45, 46, 47 e 48 e le altre norme del RD 29 luglio 1927 n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituita agli organi dello Stato la giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale.
Le funzioni amministrative della giunta regionale, di cui al presente articolo, possono essere delegate a singoli componenti della giunta stessa.
Art. 12
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128 , trasferite con il terzo comma dell'art. 62 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 , la regione, a norma dell'ultimo comma del citato articolo, si avvale del corpo nazionale delle miniere provvisoriamente, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della organizzazione di appositi uffici regionali.
Le direttive per l'esercizio di tali funzioni sono emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
I provvedimenti definitivi, concernenti l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, spettano alla giunta regionale che all'uopo può delegare un suo componente.
Art. 13
Le competenze attribuite al ministro dell'industria ed al prefetto dal dPR 9 aprile 1959 numero 128 , trasferite alla regione dal dPR 24 luglio 1977 n. 616 , sono esercitate dalla giunta regionale, che può delegare un suo componente.
Art. 14
L'autorizzazione alle escavazioni ed estrazioni di materiali lapidei dagli alvei dei corsi d' acqua, nelle spiagge e fondi lacuali è attribuita agli uffici regionali del genio civile, che provvedono al riguardo previo nulla - osta del comune interessato e sulla base di disciplinare nel quale dev' essere indicato, tra le altre condizioni, il canone da versare.
Per le autorizzazioni relative alle zone di giurisdizione dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno gli uffici regionali del genio civile possono avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione del predetto ufficio.
Le escavazioni negli arenili e nelle spiagge marine e comunque nei terreni demaniali dello Stato sono subordinate a nulla - osta del comune interessato quale ente responsabile della tutela e dell'uso del proprio territorio e del relativo ambiente.
In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni prescritte dal successivo art. 21.
Art. 15
Le autorizzazioni ed i nulla - osta di cui al precedente articolo devono essere basati su programmi annuali delle estrazioni, da predisporre dagli uffici competenti per ogni bacino idrografico, con la indicazione dei quantitativi di materiale estraibile e relativa localizzazione.
Tali programmi sono approvati dalla giunta regionale, previa consultazione con gli enti locali e comprensorio competente e sentito il parere della commissione consultiva regionale.
La giunta regionale comunque, sentita la commissione consultiva regionale, esprime parere sui programmi di escavazione predisposti da organi statali.