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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Capo V
Sanzioni e norme finanziarie
Art. 21
Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di cave o torbiere senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione, od allorquando l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore al milione di lire e non superiore a cinquanta milioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale. Tale sanzione pecuniaria è irrogata dal comune, sentita la commissione comprensoriale o su proposta della medesima, e del provvedimento viene data contestuale comunicazione al comprensorio competente.
L'inadempiente deve, inoltre, provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi escavati. Ove a ciò non ottemperi provvede l'amministrazione comunale addossando le spese al trasgressore.
La giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale, dispone i criteri generali per la applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni di cui al primo comma.
Per quanto concerne le procedure relative all'irrogazione della sanzione pecuniaria, i comuni debbono applicare le disposizioni contenute nella legge statale 24 dicembre 1975 n. 706.
I comuni sono delegati all'esercizio delle funzioni regionali indicate al terzo comma dell'articolo 7 ed al quinto comma dell'articolo 8 della legge citata.
Ove il comune non provveda alla irrogazione della sanzione ed ai relativi adempimenti entro 90 giorni dalla data di ricevimento del parere della commissione consultiva comprensoriale o della proposta della medesima, vi provvede, a parziale deroga di quanto disposto al quarto comma dell'art. 8 della presente legge, con proprio atto e su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza, il presidente del comprensorio. I proventi delle sanzioni sono devoluti ai comuni interessati.
Art. 22
Alle spese per il funzionamento delle commissioni consultive previste nella presente legge l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1978 e successivi, con i fondi stanziati nel capitolo " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei della regione - di consigli, commissioni e comitati " dei corrispondenti esercizi finanziari.

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