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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 23
Per garantire la continuità dell'attività produttiva, fermo restando quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 3, i comuni, in attesa della adozione dei piani delle attività estrattive, possono autorizzare l'esercizio di nuove cave anche tenendo conto, ove ciò sia rigorosamente compatibile con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, delle aree di riserva di cui le imprese avevano la disponibilità alla data del 26 gennaio 1976 e per le quali avevano provveduto alla prescritta denuncia di esercizio al comune ed al distretto minerario. Tale autorizzazione ha, comunque, durata limitata alla data di adozione dei piani stessi.
In detta ipotesi l'autorizzazione comunale, da rilasciarsi sulla base di quanto previsto dal precedente art. 6, ha durata meramente provvisoria. Allo scopo nella convenzione dev' essere previsto sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza del provvedimento qualora l'area oggetto dell'escavazione non risulti compresa nel piano.
Le attività espletate in violazione di quanto sopra sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 21.
Art. 24
Entro il 30 giugno 1978 i comuni devono adottare i provvedimenti relativi alle domande riguardanti le cave e le torbiere in atto alla data del 29 gennaio 1976, a suo tempo presentate e regolate dall'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, fermo restando quanto disposto dalla norma interpretativa contenuta nell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1977 n. 4.
Art. 25
Restano ferme le designazioni e le nomine già effettuate in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, relativamente alla commissione consultiva regionale di cui agli artt. 16 e 17 della presente legge, salvo l'integrazione della sua composizione da disporre in base al citato art. 17.
Art. 26
Sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.
Sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 4.
Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna.

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