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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni introduttive e generali
Espandere area cap2 Capo II - Piani delle attività estrattive
Espandere area cap3 Capo III - Competenze comunali per l'esercizio di attività estrattive e vigilanza
Espandere area cap4 Capo IV - Organi consultivi
Espandere area cap5 Capo V - Sanzioni e norme finanziarie
Espandere area cap6 Capo VI - Norme transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni introduttive e generali
Art. 1
In attesa di una legislazione statale cornice che disciplini la materia delle cave e torbiere appartenente alla competenza primaria delle regioni a norma degli artt. 117 e 118 della costituzione della Repubblica, la regione Emilia - Romagna, quale ente responsabile, a norma di statuto, della tutela del territorio e del relativo ambiente, provvede, con la presente legge, ad una regolamentazione della materia che risponda coerentemente, oltre che alla salvaguardia territoriale e ambientale, anche alla necessità di garantire sia l'ordinato ed armonico sviluppo socio - economico della regione, sia la tutela del lavoro e delle imprese.
Tale normativa è attuata a mezzo della partecipazione democratica dei comuni e dei comprensori, quali organismi primari di gestione delle zone di appartenenza.
Art. 2
Le funzioni di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, numero 616 Sito esterno, sono esercitate dalla giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale prevista dalla presente legge. La giunta può delegare, per tali funzioni, un suo componente.
Capo II
Piani delle attività estrattive
Art. 3
Compete al comprensorio elaborare il " piano di coordinamento delle attività estrattive comprensoriale ", la cui specifica disciplina sarà regolata da successiva legge regionale.
Compete ai comuni adottare il " piano delle attività estrattive comunale "; il primo piano comunale dev' essere adottato entro il 31 dicembre 1978.
In assenza del piano comunale non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere.
Il piano comunale costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto, avendo natura di strumento urbanistico, deve essere pubblicato ed approvato dai competenti organi secondo le procedure previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Il parere della commissione consultiva regionale, all' uopo integrata da cinque componenti della 1a sezione del comitato consultivo di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sostituisce il parere di cui all'art. 33 della stessa legge.
Art. 4
In attesa del piano comprensoriale, i comitati comprensoriali possono indicare ai comuni criteri per la elaborazione dei piani comunali che tengano conto sia della salvaguardia ambientale sia delle necessità socio - economiche;
possono altresì fornire indicazioni per la elaborazione dei programmi annuali di estrazione dai corsi d' acqua.
Nell'elaborare i criteri di cui al comma precedente, i comitati comprensoriali si attengono alle direttive e alle indicazioni tecniche di cui all'art. 16 della presente legge.
Tali direttive hanno lo scopo di rendere concretamente perseguibili le finalità della presente legge in ordine sia alla salvaguardia territoriale e ambientale sia alla continuità dell'attività produttiva delle imprese.
L'ufficio di presidenza del comprensorio, sentita la commissione comprensoriale indicata nella presente legge, può proporre alla regione l'esonero dall'obbligo della adozione del piano di quei comuni che ne abbiano avanzata richiesta motivata.
La decisione relativa all'esonero di cui sopra è attribuita alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate.
La giunta regionale può delegare tale attribuzione ad un suo componente.
Il provvedimento di esonero può essere revocato, sentita la commissione consiliare competente, dalla giunta regionale con propria iniziativa o su proposta del comune o dell'ufficio di presidenza del comprensorio.
Art. 5
I comuni, con l'adozione del piano, possono deliberare che, in pendenza della sua approvazione da parte del competente organo, esso sia esecutivo, anche ai fini dell'apertura di nuove cave, nelle parti previste dal piano delle attività estrattive che ricadono nelle zone agricole indicate dai vigenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione.
In tale ipotesi il comune può rilasciare una autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività estrattiva, applicando le disposizioni di cui al successivo art. 6. La convenzione deve precisare sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza della stessa qualora non siano approvate le proposte contenute nel piano riferentesi all'area in questione.
Ove l'esercente non cessi l'attività, dopo che gli sia stata comunicata la decadenza dell'autorizzazione provvisoria, debbono essere applicate le disposizioni di cui al successivo art. 21.
Capo III
Competenze comunali per l'esercizio di attività estrattive e vigilanza
Art. 6
E' delegata ai comuni l'autorizzazione per l'esercizio delle attività estrattive, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale di cui alla presente legge.
L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di un piano di coltivazione e di un progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 17.
Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività e per la sistemazione agro - geo - pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro - geo - pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.
Il comune deve trasmettere all'organo competente le domande degli interessati, corredate dalla bozza di convenzione per la coltivazione della cava, entro 45 giorni dal ricevimento delle medesime. Gli organi consultivi devono esprimere il loro avviso entro 60 giorni dal ricevimento delle domande. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito in senso favorevole. Il comune deve adottare il provvedimento di sua spettanza entro 30 giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nelle ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione.
Art. 7
Per l'esercizio delle funzioni delegate, il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti delegati;
quelle della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 8
L'esercizio delle funzioni delegate deve ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti delegati.
Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro il termine di 30 giorni, decorso il quale al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta sentito l'organo consultivo competente.
La giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la commissione consultiva regionale può annullare i provvedimenti adottati dai comuni.
Art. 9
La revoca delle deleghe delle funzioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale è disposta la revoca delle funzioni delegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti o gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.
Art. 10
Il comune vigila sull'attività estrattiva e dispone la sospensione dell'attività ove venga accertato, dopo diffida all'interessato, che non sono rispettate le condizioni prescritte oppure che l'attività estrattiva non è esercitata in conformità al piano di coltivazione od è, senza giustificato motivo, scarsamente sviluppata o abbandonata, con riferimento al programma di coltivazione convenzionato.
Ove l'esercente non ottemperi all'ordinanza di sospensione, il comune, previo parere della commissione comprensoriale, provvede alla revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione può essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, previo parere della commissione comprensoriale.
La vigilanza sull'attività estrattiva è esercitata dal comune interessato, che a tal fine può avvalersi degli uffici regionali del genio civile, degli uffici regionali forestali e dei consorzi socio - sanitari. La vigilanza può essere inoltre esercitata dalla regione. La giunta regionale impartisce direttive per il coordinamento dell'attività di vigilanza.
Gl'incaricati della vigilanza sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva, per effettuare ispezioni. Dell'avvenuta ispezione si redige verbale da inviare al comune e, contestualmente, al comprensorio competente.
Art. 11
La revoca dell'autorizzazione disposta nelle ipotesi previste dall'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, determina, ferma restando la proprietà del suolo, il trasferimento delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile della regione, in applicazione del quinto comma dell'art. 11 della legge statale 16 maggio 1970 n. 281.
Il provvedimento di preavviso, indicato nell'art. 45 del RD 29 luglio 1927 n. 1443, è adottato dalla giunta regionale.
Ugualmente il provvedimento di concessione di cui al citato art. 45 viene adottato dalla giunta regionale sulla base di disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione consultiva comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale, che adotta le sue decisioni sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 17.
Sono altresì applicabili alle cave e torbiere le disposizioni degli artt. 45, 46, 47 e 48 e le altre norme del RD 29 luglio 1927 n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituita agli organi dello Stato la giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale.
Le funzioni amministrative della giunta regionale, di cui al presente articolo, possono essere delegate a singoli componenti della giunta stessa.
Art. 12
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, trasferite con il terzo comma dell'art. 62 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la regione, a norma dell'ultimo comma del citato articolo, si avvale del corpo nazionale delle miniere provvisoriamente, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della organizzazione di appositi uffici regionali.
Le direttive per l'esercizio di tali funzioni sono emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
I provvedimenti definitivi, concernenti l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, spettano alla giunta regionale che all'uopo può delegare un suo componente.
Art. 13
Le competenze attribuite al ministro dell'industria ed al prefetto dal dPR 9 aprile 1959 numero 128 Sito esterno, trasferite alla regione dal dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, sono esercitate dalla giunta regionale, che può delegare un suo componente.
Art. 14
L'autorizzazione alle escavazioni ed estrazioni di materiali lapidei dagli alvei dei corsi d' acqua, nelle spiagge e fondi lacuali è attribuita agli uffici regionali del genio civile, che provvedono al riguardo previo nulla - osta del comune interessato e sulla base di disciplinare nel quale dev' essere indicato, tra le altre condizioni, il canone da versare.
Per le autorizzazioni relative alle zone di giurisdizione dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno gli uffici regionali del genio civile possono avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione del predetto ufficio.
Le escavazioni negli arenili e nelle spiagge marine e comunque nei terreni demaniali dello Stato sono subordinate a nulla - osta del comune interessato quale ente responsabile della tutela e dell'uso del proprio territorio e del relativo ambiente.
In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni prescritte dal successivo art. 21.
Art. 15
Le autorizzazioni ed i nulla - osta di cui al precedente articolo devono essere basati su programmi annuali delle estrazioni, da predisporre dagli uffici competenti per ogni bacino idrografico, con la indicazione dei quantitativi di materiale estraibile e relativa localizzazione.
Tali programmi sono approvati dalla giunta regionale, previa consultazione con gli enti locali e comprensorio competente e sentito il parere della commissione consultiva regionale.
La giunta regionale comunque, sentita la commissione consultiva regionale, esprime parere sui programmi di escavazione predisposti da organi statali.
Capo IV
Organi consultivi
Art. 16
La commissione consultiva degli organi della regione per le cave e torbiere, già istituita a norma della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, ha i seguenti compiti, oltre quelli specificatamente indicati in articoli della presente legge:
a) elaborare indicazioni tecniche che servano di guida agli enti, a tutela del pubblico interesse sotto i molteplici aspetti: sociale, economico, sanitario ed ecologico, per la formazione dei piani delle attività estrattive;
b) formulare indicazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, compresi i parametri vincolanti per le opere di sistemazione agro - pedologica e per le garanzie finanziarie, onde l'attività stessa sia in armonia con le leggi, i regolamenti vigenti, nonchè con le indicazioni dettate dalla commissione in adempimento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera a).
Art. 17
La commissione di cui sopra, costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, dura in carica fino al 31 dicembre 1979 ed ha sede nel capoluogo della regione. Essa è così composta:
a) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente, che può, di volta in volta, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i componenti della giunta o del consiglio regionale, oppure fra i membri della commissione stessa;
b) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nomi;
c) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;
d) da tre esperti designati dalla giunta regionale;
e) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;
f) da tre esperti designati dalla sezione regionale dell' associazione nazionale comuni d' Italia;
g) da un esperto designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
h) da un esperto designato dall'associazione nazionale " Italia Nostra ";
i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali della regione, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della regione.
Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli artt. 3, 11, 15 e ultimo comma dell'art. 19, la sua composizione dev' essere integrata da:
a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;
b) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;
c) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:
1) ufficio del genio civile;
2) ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.
Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
Il presidente della commissione può far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di due quinti dei componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da collaboratori regionali nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.
Art. 18
Le commissioni consultive comprensoriali per le cave e le torbiere, istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, esprimono parere sulle domande relative alle autorizzazioni delegate ai comuni per l'esercizio delle attività estrattive e per gli altri compiti previsti dalla presente legge.
Art. 19
Le commissioni consultive comprensoriali sono così composte:
a) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo delegato;
b) da un architetto, ingegnere o geologo designato dall' ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;
c) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;
d) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;
f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;
g) da un rappresentante del comune interessato;
h) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.
Le predette commissioni, costituite con decreto del presidente del comitato comprensoriale comunicato alla regione e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, durano in carica tre anni a datare dal decreto di costituzione.
Il segretario ed il suo sostituto sono nominati dal presidente del comitato comprensoriale.
In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge sono espressi dalla commissione regionale di cui al precedente art. 17.
Art. 20
Sia ai componenti della commissione consultiva regionale sia a quelli delle commissioni consultive comprensoriali, che non appartengano ai ruoli della regione o di enti locali, è corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti norme regionali, oltre alle spese di missione.
I gettoni di presenza sono corrisposti ai componenti delle precitate commissioni, non appartenenti ai ruoli della regione o di altri enti, anche per sopralluoghi di volta in volta ritenuti necessari e specificatamente autorizzati dal presidente della commissione.
Capo V
Sanzioni e norme finanziarie
Art. 21
Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di cave o torbiere senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione, od allorquando l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore al milione di lire e non superiore a cinquanta milioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale. Tale sanzione pecuniaria è irrogata dal comune, sentita la commissione comprensoriale o su proposta della medesima, e del provvedimento viene data contestuale comunicazione al comprensorio competente.
L'inadempiente deve, inoltre, provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi escavati. Ove a ciò non ottemperi provvede l'amministrazione comunale addossando le spese al trasgressore.
La giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale, dispone i criteri generali per la applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni di cui al primo comma.
Per quanto concerne le procedure relative all'irrogazione della sanzione pecuniaria, i comuni debbono applicare le disposizioni contenute nella legge statale 24 dicembre 1975 n. 706.
I comuni sono delegati all'esercizio delle funzioni regionali indicate al terzo comma dell'articolo 7 ed al quinto comma dell'articolo 8 della legge citata.
Ove il comune non provveda alla irrogazione della sanzione ed ai relativi adempimenti entro 90 giorni dalla data di ricevimento del parere della commissione consultiva comprensoriale o della proposta della medesima, vi provvede, a parziale deroga di quanto disposto al quarto comma dell'art. 8 della presente legge, con proprio atto e su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza, il presidente del comprensorio. I proventi delle sanzioni sono devoluti ai comuni interessati.
Art. 22
Alle spese per il funzionamento delle commissioni consultive previste nella presente legge l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1978 e successivi, con i fondi stanziati nel capitolo " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei della regione - di consigli, commissioni e comitati " dei corrispondenti esercizi finanziari.
Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 23
Per garantire la continuità dell'attività produttiva, fermo restando quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 3, i comuni, in attesa della adozione dei piani delle attività estrattive, possono autorizzare l'esercizio di nuove cave anche tenendo conto, ove ciò sia rigorosamente compatibile con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, delle aree di riserva di cui le imprese avevano la disponibilità alla data del 26 gennaio 1976 e per le quali avevano provveduto alla prescritta denuncia di esercizio al comune ed al distretto minerario. Tale autorizzazione ha, comunque, durata limitata alla data di adozione dei piani stessi.
In detta ipotesi l'autorizzazione comunale, da rilasciarsi sulla base di quanto previsto dal precedente art. 6, ha durata meramente provvisoria. Allo scopo nella convenzione dev' essere previsto sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza del provvedimento qualora l'area oggetto dell'escavazione non risulti compresa nel piano.
Le attività espletate in violazione di quanto sopra sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 21.
Art. 24
Entro il 30 giugno 1978 i comuni devono adottare i provvedimenti relativi alle domande riguardanti le cave e le torbiere in atto alla data del 29 gennaio 1976, a suo tempo presentate e regolate dall'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, fermo restando quanto disposto dalla norma interpretativa contenuta nell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1977 n. 4.
Art. 25
Restano ferme le designazioni e le nomine già effettuate in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, relativamente alla commissione consultiva regionale di cui agli artt. 16 e 17 della presente legge, salvo l'integrazione della sua composizione da disporre in base al citato art. 17.
Art. 26
Sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.
Sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 4.
Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 maggio 1978

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