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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1978, n. 14

SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 12 maggio 1978

Art. 4
L'attività istruttoria si svolge in sede di esame degli atti di iniziativa e di esibizione documentale delle imprese, trasmessi alle province, a cura della segreteria del comitato provinciale per l'albo, con apposito elenco in duplice esemplare, uno dei quali è immediatamente restituito alla predetta segreteria con l'indicazione della data di ricevimento.
Eseguita l'istruttoria, la provincia restituisce gli atti, indicando sinteticamente per ciascuno di essi le conclusioni istruttorie.
L'istruttoria può essere riaperta, previa motivata richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal comitato provinciale per l'albo, per non più di una volta in ordine a ciascun affare trattato.

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