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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1978, n. 14

SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 12 maggio 1978

Art. 8
Le spese relative all'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge sono a totale carico della regione.
Per fare fronte all'onere di cui al precedente comma per l'esercizio 1978, è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul relativo bilancio dotato di uno stanziamento di L.50.000.000.
Con deliberazione della giunta regionale, sarà stabilita, sentite le province, la ripartizione della somma sopraindicata e di quelle che saranno iscritte nei bilanci successivi al 1978, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività istruttorie da esperire da parte di ciascuna provincia. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento alle province, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.

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