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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1978, n. 14

SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 12 maggio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le funzioni amministrative concernenti l'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci in conto terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno, sono subdelegate alle province.
Sono delegate ai presidenti delle province le designazioni, da effettuarsi tra funzionari provinciali, dei componenti delle commissioni provinciali per le licenze di trasporto di cose in conto proprio, previste dall'art. 33, lettera f) della citata legge n. 298.
Art. 2
Le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci concernono l'accertamento di requisiti e delle condizioni funzionalmente ordinati alla tenuta dell'albo provinciale sopra indicato.
Art. 3
Gli adempimenti istruttori si effettuano in conformità alle prescrizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno e nei regolamenti governativi e ministeriali di esecuzione della medesima.
La giunta regionale o per essa un suo componente sono autorizzati a stabilire intese con i competenti organi dello Stato o di altri enti pubblici al fine di emanare le disposizioni che si rendessero opportune per agevolare l'esecuzione dei predetti adempimenti istruttori.
Art. 4
L'attività istruttoria si svolge in sede di esame degli atti di iniziativa e di esibizione documentale delle imprese, trasmessi alle province, a cura della segreteria del comitato provinciale per l'albo, con apposito elenco in duplice esemplare, uno dei quali è immediatamente restituito alla predetta segreteria con l'indicazione della data di ricevimento.
Eseguita l'istruttoria, la provincia restituisce gli atti, indicando sinteticamente per ciascuno di essi le conclusioni istruttorie.
L'istruttoria può essere riaperta, previa motivata richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal comitato provinciale per l'albo, per non più di una volta in ordine a ciascun affare trattato.
Art. 5
Le province comunicano periodicamente alla regione dati e notizie riguardanti gli interventi istruttori esperiti ed il costo dei relativi servizi.
Il presidente della regione sovraintende all'esercizio delle attività istruttorie subdelegate con la presente legge.
Art. 6
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge, le giunte provinciali stabiliscono la ripartizione delle funzioni stesse tra i propri organi od uffici.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla regione che ne curerà la pubblicazione sul proprio bollettino ufficiale.
Art. 7
Il presidente della regione determina la data di inizio dell'esercizio delle funzioni subdelegate con decreto da pubblicare sul bollettino ufficiale.
Le istruttorie in corso alla data di inizio dell'esercizio delle anzidette funzioni sono trasmesse alle province con apposito elenco, da inviare contestualmente in copia conforme alla segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di merci.
Art. 8
Le spese relative all'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge sono a totale carico della regione.
Per fare fronte all'onere di cui al precedente comma per l'esercizio 1978, è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul relativo bilancio dotato di uno stanziamento di L.50.000.000.
Con deliberazione della giunta regionale, sarà stabilita, sentite le province, la ripartizione della somma sopraindicata e di quelle che saranno iscritte nei bilanci successivi al 1978, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività istruttorie da esperire da parte di ciascuna provincia. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento alle province, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.
Art. 9
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 ed il prelievo di L.50.000.000 dal fondo " globale " di cui al capitolo 86400 dello stato di previsione, sul quale la somma è stata accantonata per la stessa destinazione secondo quanto stabilito dall'elenco n. 2 annesso al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 1978 approvato dal consiglio regionale in seduta del 10 marzo 1978.
Per gli anni successivi al 1978 lo stanziamento sarà determinato in sede di approvazione del bilancio annuale di ogni esercizio.
Art. 10
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa:
a) Variazione in aumento
Capitolo 30110 " Assegnazione alle province dei fondi necessari all'esercizio della subdelega della attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci " (legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno)(cni) (spesa normale - funzione delegata - titolo I - sezione 09 - categoria 5a - sezione 19 - class. economica 2 grado: 2) Sito esterno
Stanziamento di cassaL.50.000.000
Stanziamento di competenzaL.50.000.000
b) Variazione in diminuzione:
Capitolo 86400 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
Stanziamento di cassa L.50.000.000
Stanziamento di competenza L.50.000.000
Nel bilancio pluriennale 1978- 1981 allegato al bilancio annuale per l'esercizio 1978 la previsione annua di spesa di L.50.000.000 - già ricompresa nel programma 03 - Trasporti - Settore 04 - Sezione 4a è trasferita al Programma 01 - Servizi generali del 3 Dipartimento - Settore 01 - Sezione 4a.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell' art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 maggio 1978

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