LEGGE REGIONALE 10 maggio 1978, n. 14
SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Le funzioni amministrative concernenti l'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci in conto terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 , sono subdelegate alle province.
Sono delegate ai presidenti delle province le designazioni, da effettuarsi tra funzionari provinciali, dei componenti delle commissioni provinciali per le licenze di trasporto di cose in conto proprio, previste dall'art. 33, lettera f) della citata legge n. 298.