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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 13
Ricorsi
Contro il mancato riconoscimento del diritto all'assistenza farmaceutica, è sempre ammesso ricorso al sindaco del comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del non avvenuto riconoscimento.
Il sindaco provvede tempestivamente sentito, ove costituito, il comitato di gestione.
Contro gli atti emanati dagli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate, non è ammesso ricorso all' amministrazione regionale.

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