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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 14
Ripartizione del fondo regionale
Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell' articolo 6, la regione assegna a ciascun comune quota parte del fondo costituito ai sensi del 1 comma del precedente articolo 4, calcolata in base agli aventi diritto all'assistenza residenti nel comune stesso.
Una percentuale fino allo 0,8% della quota assegnata, può essere utilizzata per spese generali di gestione.
La quota di cui al precedente primo comma viene erogata a ciascun comune in due rate semestrali anticipate.
A tal fine il presidente della giunta regionale, in base a quanto disposto dalla giunta con la deliberazione di ripartizione del fondo, emette, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, i corrispondenti mandati di pagamento.

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