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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 8
Direttive
La regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.
A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegatari, in modo particolare per assicurare le finalità di cui al precedente art. 7.
Le direttive della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione.

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