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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

INDICE

Art. 1 - Estensione dell'assistenza farmaceutica
Art. 2 - Cittadini aventi diritto
Art. 3 - Modalità per ottenere l'assistenza
Art. 4 - Fondo regionale
Art. 5 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza
Art. 6 - Deleghe
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Direttive
Art. 9 - Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
Art. 10 - Revoca
Art. 11 - Obbligo di informazione
Art. 12 - Poteri di vigilanza regionale
Art. 13 - Ricorsi
Art. 14 - Ripartizione del fondo regionale
Art. 15 - Abrogazione di norme
Art. 16 - Copertura della spesa
Art. 17 - Variazione di bilancio
Art. 18 - Norme transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Estensione dell'assistenza farmaceutica
La regione Emilia - Romagna, al fine di attuare la finalità dichiarata nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21 e perseguita con gli interventi disposti dalla suddetta legge e da quelle successive del 3 gennaio 1974, n. 1 e del 16 gennaio 1975, n. 2, di promuovere l'intervento dello Stato che, nell'ambito della riforma sanitaria, deve assicurare una parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche a tutti i cittadini, contribuisce, secondo le norme della presente legge e fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, all'estensione dell'assistenza farmaceutica in favore delle categorie di cittadini di cui al successivo articolo 2.
Art. 2
Cittadini aventi diritto
Hanno diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica di cui al precedente articolo 1:
1) i pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti, artigiani, commercianti, che non usufruiscano già ad un altro titolo dell'assistenza farmaceutica, ad eccezione di quella eventualmente prestata dalle competenti casse mutue.
Sono considerati pensionati delle categorie di lavoratori autonomi:
a) coloro che godono di trattamento pensionistico ai sensi della legge 26 ottobre 1957, numero 1047 Sito esterno;
b) i titolari di pensioni ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 Sito esterno;
c) i titolari di pensioni erogate dalla gestione speciale istituita presso l'istituto nazionale per la previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 Sito esterno;
2) gli invalidi civili, riconosciuti tali ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno, che non usufruiscano dell'assistenza farmaceutica ad altro titolo e con esclusione delle spese farmaceutiche inerenti alle terapie connesse alla malattia invalidante per le quali esistono altre forme di copertura;
3) gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate, titolari di pensione ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313 Sito esterno e successive modificazioni, per le infermità non assistite dall'opera nazionale invalidi di guerra ai sensi del regio decreto - legge 18 agosto 1942, n. 1175 e purchè non usufruiscano di assistenza a carico di detta opera nazionale a norma della legge 3 aprile 1958, n. 469 Sito esterno;
4) i familiari a carico delle suddette categorie che non usufruiscano dell'assistenza farmaceutica ad altro titolo, intendendosi per familiari a carico:
a) il coniuge purchè non separato o, in caso di separazione, il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ai sensi dell' articolo 151 del codice civile, modificato dall'articolo 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151 Sito esterno e, ancorchè la separazione sia stata a lui addebitata con sentenza passata in giudicato, purchè permanentemente inabile al lavoro e a totale carico o, almeno, avente diritto agli alimenti ai sensi dell'articolo 156, 3 comma, del codice civile, modificato dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151 Sito esterno;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
c) i fratelli, le sorelle ed i minori regolarmente affidati;
d) gli ascendenti in linea retta, il patrigno, la matrigna, gli adottandi, gli affiliandi e le persone alle quali l'avente diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge fu regolarmente affidato.
I soggetti di cui al precedente comma, per avere diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica, devono possedere un reddito complessivo annuo non superiore a L.2.000.000, risultante dalla dichiarazione prodotta ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 1 del dPR 29 settembre 1973 numero 600 Sito esterno, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di questa, dal certificato previsto dall'articolo 3 del suddetto dPR 29 settembre 1973 numero 600 Sito esterno attestante l'ammontare delle somme o valori percepiti durante l'anno.
I familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente primo comma - punto 4), gli adottandi e gli affiliandi hanno diritto fino al compimento della maggiore età, ovvero, se frequentino una scuola secondaria di secondo grado o professionale, fino al ventunesimo anno di età, ovvero, se frequentino un corso di laurea, per tutta la durata del corso di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Art. 3
Modalità per ottenere l'assistenza
Per essere ammessi a beneficiare dell'estensione dell' assistenza farmaceutica, coloro che vi hanno diritto ai sensi della presente legge devono presentare domanda al comune di residenza, corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 2.
La dimostrazione del reddito annuo posseduto dovrà essere fornita a mezzo certificati rilasciati dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, ovvero a mezzo di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 Sito esterno.
Il possesso dei requisiti per ottenere l'estensione dell' assistenza farmaceutica è riferito a ciascun soggetto con riguardo all'anno scaduto ed immediatamente precedente a quello della presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo.
Il comune comunicherà l'avvenuta iscrizione o il diniego nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine, la domanda s' intende accolta.
Art. 4
Fondo regionale
Per assicurare l'estensione dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge, è costituito un fondo pari a lire diciottomila per ogni soggetto avente diritto a detta assistenza a norma del precedente articolo 2. A tale fine, entro il 30 settembre di ciascun anno, i comuni accertano con deliberazione, anche mediante i comitati previsti dall'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, ove intendano continuare ad avvalersi di essi, i cittadini aventi diritto all'assistenza farmaceutica; l'accertamento può essere rivisto ogni tre mesi.
La quota per ogni soggetto avente diritto all'assistenza farmaceutica, di cui al precedente comma, può essere modificata con deliberazione del consiglio regionale.
Le quote del fondo assegnate ai comuni della regione possono essere integrate dai comuni e dalle province.
Possono concorrere altresì all'integrazione, sulla base di accordi con i comuni, le casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.
Art. 5
Modalità per l'erogazione dell'assistenza
L'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge è erogata in forma diretta nei limiti di una percentuale non superiore al 75% del costo dei farmaci prescritti.
Tale percentuale è determinata dai comuni, possibilmente in modo uniforme nell'ambito di ciascuna provincia. La determinazione è effettuata sulla base di intese con gli enti che, a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 4, concorrono all'integrazione delle quote del fondo assegnate dalla regione.
L'assistenza farmaceutica è limitata ai farmaci inclusi nel prontuario terapeutico previsto dall'articolo 9 della legge 17 agosto 1974, numero 386 Sito esterno, prescritti in conformità alla convenzione nazionale unica stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349 Sito esterno.
Alla suddetta assistenza farmaceutica si provvede, per i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti e i loro familiari a carico, col fondo costituito dal contributo regionale e dalle eventuali occorrenti integrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 e, per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del primo comma del precedente articolo 2 e per i loro familiari a carico, col fondo costituito dal contributo regionale e dalle eventuali occorrenti integrazioni dei comuni e delle province.
Art. 6
Deleghe
Le funzioni relative all'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai soggetti aventi diritto ai sensi della presente legge sono delegate ai comuni.
Art. 7
Convenzioni
Al fine di consentire una più efficiente erogazione dell'assistenza farmaceutica e di unificare e snellire le procedure, i comuni possono avvalersi delle casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, in base ad accordi con i commissari liquidatori delle stesse, affidando loro la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica.
Nel caso previsto dal precedente comma, la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica deve avvenire possibilmente su scala provinciale e può anche essere organizzata in forma unitaria per tutte le categorie dei soggetti assistiti.
Per la vigilanza e il controllo della gestione deve essere istituito un comitato, del quale facciano parte rappresentanti dei comuni, delle province, delle casse mutue e delle associazioni sindacali delle categorie aventi diritto all'assistenza.
Art. 8
Direttive
La regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.
A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegatari, in modo particolare per assicurare le finalità di cui al precedente art. 7.
Le direttive della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 9
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma del precedente articolo 8, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.
Art. 10
Revoca
La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti.
La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.
Il consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 11
Obbligo di informazione
La regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Ai fini del controllo di cui all'art. 78 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia - Romagna ", gli enti delegatari sono tenuti, entro il mese di marzo di ogni anno, ad informare la regione sull'entità della spesa effettuata nell'esercizio della delega, nonchè a fornire una relazione sintetica sui risultati del servizio, relativi all'esercizio finanziario scaduto. Ove la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica sia stata effettuata dalle disciolte casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti a norma del primo comma del precedente art. 7, queste dovranno fornire ai comuni i consuntivi delle spese effettuate con il fondo regionale per l'assistenza farmaceutica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i comuni sono tenuti ad informare la regione, nonchè relazioni sintetiche sui risultati del servizio.
Art. 12
Poteri di vigilanza regionale
La regione conserva comunque il potere di vigilanza, di denuncia e di ispezione anche in concorso con i poteri attribuiti o delegati ai comuni o agli altri enti locali.
Art. 13
Ricorsi
Contro il mancato riconoscimento del diritto all'assistenza farmaceutica, è sempre ammesso ricorso al sindaco del comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del non avvenuto riconoscimento.
Il sindaco provvede tempestivamente sentito, ove costituito, il comitato di gestione.
Contro gli atti emanati dagli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate, non è ammesso ricorso all' amministrazione regionale.
Art. 14
Ripartizione del fondo regionale
Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell' articolo 6, la regione assegna a ciascun comune quota parte del fondo costituito ai sensi del 1 comma del precedente articolo 4, calcolata in base agli aventi diritto all'assistenza residenti nel comune stesso.
Una percentuale fino allo 0,8% della quota assegnata, può essere utilizzata per spese generali di gestione.
La quota di cui al precedente primo comma viene erogata a ciascun comune in due rate semestrali anticipate.
A tal fine il presidente della giunta regionale, in base a quanto disposto dalla giunta con la deliberazione di ripartizione del fondo, emette, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, i corrispondenti mandati di pagamento.
Art. 15
Abrogazione di norme
Sono abrogate le leggi regionali 10 maggio 1973, n. 21, 3 gennaio 1974, n. 1 e 16 gennaio 1975, n. 2.
Art. 16
Copertura della spesa
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978, previsto in lire 3.000.000.000 sia in termini di cassa che in termini di competenza, si provvede coi fondi già stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio stesso sul capitolo n. 62720 dotato dello stanziamento di importo corrispondente nell'ambito del programma 07 " Igiene pubblica e medicina sociale " - settore 03, sezione 5a.
Per gli esercizi successivi al 1978, lo stanziamento verrà disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia - Romagna ".
Art. 17
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 è apportata la seguente variazione:
Stato di previsione della spesa
a) Variazione in aumento
Capitolo 62720 - Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscono ad altro titolo.
Stanziamento di cassa L.1.013.000.000
(da lire 3.000.000.000 a lire 4.013.000.000)
b) Variazione in diminuzione
Capitolo 85300 - Fondo di riserva di cassa: L.1.013.000.000.
Art. 18
Norme transitorie
L'accertamento dei cittadini aventi diritto all'assistenza farmaceutica, residenti in ciascun comune della regione, per l'anno 1978, è effettuato entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo decorrente dal primo gennaio 1978, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini aventi diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica a norma del precedente art. 2, saranno rimborsati delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci. Il rimborso è subordinato a presentazione di documentazione probatoria delle dette spese e limitato alle prescrizioni farmaceutiche conformi alle disposizioni del secondo comma dell'art. 5 ed è effettuato nel rispetto delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo 5. Restano ferme anche a tal fine le disposizioni dell'articolo 7, in quanto applicabili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 maggio 1978

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