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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 17

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1973, N. 51, ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 14 ED ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1977, N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 22 giugno 1978

Art. 9
Alla liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge provvede la Giunta regionale o l'assessore competente per materia, a tal fine delegato.
I contributi di cui alla lettera a) sono erogati, secondo il disposto dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, con le seguenti modalità:
a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Qualora i contributi di cui al precedente comma siano assegnati per asili - nido in fase di ultimazione ovvero per arredamento degli stessi, essi saranno erogati in un' unica soluzione.

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