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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 17

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1973, N. 51, ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 14 ED ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1977, N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 22 giugno 1978

Art. 10
I contributi già assegnati negli esercizi precedenti per la costruzione di asili - nido ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno, la cui disponibilità è conservata a residuo sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978, saranno erogati, in via eccezionale e transitoria e fino alla loro caduta in perenzione amministrativa, secondo le procedure previste dall'art. 13 del regolamento regionale 27 dicembre 1973 n. 51.
I contributi di cui al comma precedente, già caduti in perenzione amministrativa, dei quali non sia ancora iniziata la procedura di erogazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 51 sopraccitato, sono reiscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 in occasione della approvazione dell'assestamento di bilancio di cui all'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, utilizzando quota - parte dell'avanzo di amministrazione determinato in chiusura d' esercizio, in considerazione della destinazione vincolata delle assegnazioni statali in materia di asili - nido; ovvero sui bilanci degli esercizi successivi al 1978 in occasione della approvazione dei relativi bilanci annuali di previsione mediante la utilizzazione di quota - parte dell'avanzo presunto.
Le somme così reiscritte vanno a far parte del fondo di cui al precedente art. 2.
Qualora dei contributi in parola, caduti in perenzione amministrativa, sia già stata erogata la prima quota di lire 20.000.000 ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 51 soprarichiamato, la seconda quota esigibile dagli enti beneficiari viene iscritta nell'apposito capitolo di spesa destinato ad accogliere i residui passivi caduti in perenzione e sarà erogata ad ultimazione dei lavori.

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