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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 17

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1973, N. 51, ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 14 ED ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1977, N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 22 giugno 1978

Art. 7
I Comuni o loro Consorzi che intendono beneficiare dei contributi per la gestione degli asili - nido, devono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1978 ed entro il 30 gennaio di ogni anno per gli esercizi successivi.
Sono tenuti alla presentazione delle domande nei termini di cui al precedente comma anche i Comuni o loro Consorzi i quali intendano iniziare la gestione del servizio nel corso dell'esercizio salvo successiva conferma della effettiva data di apertura dello stesso.
Ciascuna domanda deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, nella quale siano indicati:
a) la data di assunzione della gestione dell'asilo - nido da parte del Comune o del Consorzio;
b) la capienza potenziale ed effettiva dell'asilo - nido;
c) il bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e/ o preventivo riferito all'esercizio in corso;
d) l'organigramma del personale.

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