LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 17
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1973, N. 51, ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 14 ED ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1977, N. 12
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 22 giugno 1978
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione assegna contributi ai Comuni o loro Consorzi per la realizzazione, la gestione e il funzionamento di asili - nido comunali, secondo le norme della presente legge.
Art. 2
Ai fini di cui al precedente art. 1, è istituito un fondo regionale per gli asili - nido comunali alimentato annualmente:
1) dalle assegnazioni statali di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891 ;
2) da quota - parte delle assegnazioni statali derivanti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 ;
3) da fondi propri della Regione;
4) dalla applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione per la parte afferente somme assegnate in passato dallo Stato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , finalizzate all'attuazione del piano regionale degli asili - nido e cadute in perenzione amministrativa.
Art. 3
Il fondo di cui al precedente art. 2 è ripartito tra Comuni e loro Consorzi sotto forma di:
a) contributi per la costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili - nido comunali;
b) contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili - nido comunali.
Art. 4
I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono concessi prioritariamente per il completamento e la realizzazione delle strutture previste nei piani regionali già approvati, anche ad integrazione di finanziamenti già concessi ai sensi di leggi statali e regionali.
Tali contributi sono assegnati ai Comuni o loro Consorzi sulla base delle effettive esigenze, dagli stessi documentate, fino alla concorrenza massima del 100% della spesa non ancora finanziata.
Art. 5
I Comuni o loro Consorzi che intendono beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 3 per gli esercizi 1978- 1981 inoltrano la richiesta di finanziamento con domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre la data del 30 ottobre 1978.
Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell' area;
b) deliberazione relativa all'approvazione del progetto dell'asilo - nido, con indicazione della spesa prevista e degli eventuali finanziamenti già assicurati;
c) deliberazione relativa all'aumento di spesa eventualmente determinatosi rispetto al preventivo originario dell'opera.
La documentazione di cui ai punti a) e b) non è richiesta se già presentata in occasione di precedenti finanziamenti.
Art. 6
I contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 3 sono concessi ai Comuni o loro Consorzi tenendo conto dei posti - bambino utilizzati dagli asili - nido, degli effettivi mesi di funzionamento del servizio, delle condizioni socio - economiche locali e delle possibilità di assunzione da parte dei Comuni del personale occorrente in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891 .
Art. 7
I Comuni o loro Consorzi che intendono beneficiare dei contributi per la gestione degli asili - nido, devono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1978 ed entro il 30 gennaio di ogni anno per gli esercizi successivi.
Sono tenuti alla presentazione delle domande nei termini di cui al precedente comma anche i Comuni o loro Consorzi i quali intendano iniziare la gestione del servizio nel corso dell'esercizio salvo successiva conferma della effettiva data di apertura dello stesso.
Ciascuna domanda deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, nella quale siano indicati:
a) la data di assunzione della gestione dell'asilo - nido da parte del Comune o del Consorzio;
b) la capienza potenziale ed effettiva dell'asilo - nido;
c) il bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e/ o preventivo riferito all'esercizio in corso;
d) l'organigramma del personale.
Art. 8
Alla assegnazione dei contributi di cui alla presente legge provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 9
Alla liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge provvede la Giunta regionale o l'assessore competente per materia, a tal fine delegato.
I contributi di cui alla lettera a) sono erogati, secondo il disposto dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, con le seguenti modalità:
a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Qualora i contributi di cui al precedente comma siano assegnati per asili - nido in fase di ultimazione ovvero per arredamento degli stessi, essi saranno erogati in un' unica soluzione.
Art. 10
I contributi già assegnati negli esercizi precedenti per la costruzione di asili - nido ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , la cui disponibilità è conservata a residuo sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978, saranno erogati, in via eccezionale e transitoria e fino alla loro caduta in perenzione amministrativa, secondo le procedure previste dall'art. 13 del regolamento regionale 27 dicembre 1973 n. 51.
I contributi di cui al comma precedente, già caduti in perenzione amministrativa, dei quali non sia ancora iniziata la procedura di erogazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 51 sopraccitato, sono reiscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 in occasione della approvazione dell'assestamento di bilancio di cui all'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, utilizzando quota - parte dell'avanzo di amministrazione determinato in chiusura d' esercizio, in considerazione della destinazione vincolata delle assegnazioni statali in materia di asili - nido; ovvero sui bilanci degli esercizi successivi al 1978 in occasione della approvazione dei relativi bilanci annuali di previsione mediante la utilizzazione di quota - parte dell'avanzo presunto.
Le somme così reiscritte vanno a far parte del fondo di cui al precedente art. 2.
Qualora dei contributi in parola, caduti in perenzione amministrativa, sia già stata erogata la prima quota di lire 20.000.000 ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 51 soprarichiamato, la seconda quota esigibile dagli enti beneficiari viene iscritta nell'apposito capitolo di spesa destinato ad accogliere i residui passivi caduti in perenzione e sarà erogata ad ultimazione dei lavori.
Art. 11
Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è sostituito dal seguente:
" Il contributo di cui all'art. 2 - lettera c) della presente legge è concesso per la durata di anni 20 nella misura annua costante del 9% della somma ammessa a mutuo ".
Art. 12
Parte finanziaria
Per l'attuazione della presente legge è disposta la istituzione di un fondo regionale per gli asili - nido sui bilanci a partire dall'esercizio finanziario 1978, alimentato annualmente da fondi statali e regionali a norma del precedente art. 10, nel quale trovano allocazione gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.
Per la concessione dei contributi annuali per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili - nido è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 8.230.464.000, di cui lire 2.950.464.000 finanziate con i fondi statali della legge 698/ 1975 di scioglimento dell'ONMI; lire 5.800.000.000 coi fondi statali della legge 891/ 1977 , e lire 480.000.000 con mezzi propri della Regione.
A tale fine sono iscritti sul bilancio di previsione 1978 due nuovi capitoli di spesa, uno per lire 5.800.000.000 cui corrispondono mezzi finanziari assegnati dallo Stato, l'altro per lire 480.000.000 cui corrispondono mezzi propri della Regione, mediante il prelievo degli importi corrispondenti rispettivamente dai fondi globali di cui agli elenchi n. 2 e n. 6, nel rispetto della esatta destinazione attribuita agli stessi nelle apposite voci degli elenchi medesimi.
Per gli esercizi successivi i contributi annuali di gestione saranno determinati annualmente dalla legge di bilancio tenuto conto delle assegnazioni statali e delle disponibilità di mezzi propri.
Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, impianto e arredamento di asili - nido è disposta, per il quadriennio 1978- 1981, una autorizzazione globale di spesa di lire 6.590.000.000, di cui lire 890.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1978, la cui copertura finanziaria è assicurata da mezzi propri della Regione secondo la previsione contenuta nel programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - settore 03 - sezione 5 del bilancio pluriennale.
A tale fine è istituito sul bilancio di previsione 1978 un nuovo capitolo di spesa per lire 890.000.000 cui corrispondono mezzi propri della Regione, mediante il prelievo dell'importo corrispondente dal fondo globale di cui all'elenco n. 5, nel rispetto della esatta destinazione attribuita allo stesso nella apposita voce dell'elenco medesimo.
Art. 13
Variazione al bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
a)Variazioni in aumento: | ||
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | ||
Capitolo 58425 | ||
Fondo regionale per gli asili - nido. Destinazione della assegnazione statale sulla legge 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili - nido. Contributi nelle spese di gestione. (programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - rubr. 3a - settore 03 - sezione 5 parte I)( Classific. ISTAT: 1 - spesa normale; 1 - funzione propria; 1 - titolo I; 08 - classific. funzionale; 5 - classific. econ.; 07 - settore di intervento; 2 - classific. econ. 2 grado( cni) | ||
Competenza | L.5.800.000.000 | |
Cassa | L.5.800.000.000 | |
Capitolo 58430 | ||
Fondo regionale per gli asili - nido. Contributi nelle spese di gestione (mezzi propri della Regione) (programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - rubr. 3a - settore 03 - sezione 5 parte I)(Classif. ISTAT: 1 - spesa normale; 1 - funzione propria; 1 - titolo I; 08 - classific. funzionale; 5 - classif. econ.; 07 - settore di intervento; 2 - classific. econ. 2 grado( cni) | ||
Competenza | L.480.000.000 | |
Cassa | L.480.000.000 | |
Capitolo 58435 | ||
Fondo regionale per gli asili - nido. Contributi per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento di asili - nido. Mezzi propri della Regione (programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - rubr. 3a - settore 03 - sezione 5 parte I)( Classif. ISTAT: 2 - spesa di sviluppo; 1 - funzione propria; 2 - titolo II; 08 - classif. funzionale; 3 - classif. econ.; 07 - settore d'intervento; 4 - classif. econ. 2 grado)( cni) | ||
Competenza | L.890.000.000 | |
Cassa | L.890.000.000 | |
Totali: | Competenza | L.7.170.000.000 |
Cassa | L.7.170.000.000 | |
b)Variazioni in diminuzione: | ||
Capitolo 86400 | ||
Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese correnti normali. | ||
Competenza | L.480.000.000 | |
Cassa | L.480.000.000 | |
Capitolo 86500 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese di investimento di sviluppo. | ||
Competenza | L.890.000.000 | |
Cassa | L.890.000.000 | |
Capitolo 86600 | ||
Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali a contributo statale. | ||
Competenza | L.5.800.000.000 | |
Cassa | L.5.800.000.000 | |
Totali: | Competenza | L.7.170.000.000 |
Cassa | L.7.170.000.000 | |
La denominazione del capitolo 58420 viene cosi' modificata: |
" Fondo regionale per gli asili - nido. Riparto dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698
Art. 14
Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 7 marzo 1973 n. 15; gli artt. 12 e 13 del regolamento regionale 27 dicembre 1973 n. 51, salvo quanto disposto dal precedente articolo 10; l'art. 2 - lettera a), b) e d) nonchè gli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9 della legge regionale 22 dicembre 1972 n. 14; l'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1977 n. 12, sono abrogati.
Art. 15
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 giugno 1978