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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 1
L'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Gli interventi finanziari a favore degli enti di cui al precedente articolo 2 sono determinati nel modo seguente: a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 70% sulla intera spesa riconosciuta ammissibile, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo, indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973

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