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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 10
L'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede bimestralmente all'esame delle domande pervenute alla Regione. Provvede, altresì, a) per gli enti locali e loro consorzi, per le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e per gli Enti provinciali per il turismo: alla approvazione di progetti di intervento e alla concessione dei contributi; b) per gli altri enti e per i privati: alla concessione provvisoria dei contributi. Nei provvedimenti di concessione, da adottarsi sulla base dei criteri di priorità e tenuto conto della ripartizione territoriale e settoriale dei fondi, approvati dal Consiglio regionale, dovrà essere indicato il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata o la fornitura eseguita. Prima del provvedimento di concessione definitiva, in concomitanza con la liquidazione del contributo, i privati e gli enti di cui al punto b) devono trasmettere anche la documentazione definitiva ritenuta necessaria. "

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