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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 11
L'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" I contributi in conto capitale agli operatori privati di cui all'articolo 5, lettera c) e agli enti di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, della presente legge, ad eccezione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati sulla base del provvedimento definitivo di concessione e di liquidazione della spesa, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere o dell' avvenuta fornitura od acquisto. Possono essere concessi acconti sulla base di stati di avanzamento vistati dai Comuni in cui viene realizzata l'iniziativa. I contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati con gli stessi criteri stabiliti nel comma precedente, fatta eccezione per le opere, impianti e servizi sui quali la erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta; b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a); c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo. I contributi in conto interessi a favore degli operatori privati e a favore degli enti di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati dalla Regione all'istituto bancario in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo o del prestito sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione previo accertamento della realizzazione delle opere o dell'avvenuta fornitura o acquisto. Qualora l'istituto bancario al momento della emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione del contributo avesse già accordato il mutuo o il prestito, la Regione corrisponderà il contributo sulle rate già scadute all'istituto stesso che provvederà a regolare i rapporti conseguenti con il beneficiario. Gli interessi su eventuali anticipazioni bancarie od operazioni di preammortamento restano a carico del mutuatario. Per i contributi annui costanti a favore di enti locali territoriali e a favore degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la erogazione potrà essere disposta sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al precedente articolo 16, alla scadenza della prima rata semestrale posticipata del mutuo. Nel caso il beneficiario dei contributi non realizzi l'iniziativa entro i termini previsti nell'atto di concessione, sarà provveduto alla revoca della concessione e al recupero dei contributi eventualmente erogati. Qualora l'onere effettivamente sostenuto sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto, in sede di liquidazione, in misura proporzionale. Qualora invece l'onere sia superiore in dipendenza di aumento dei costi unitari, il contributo potrà essere integrato in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti. "

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