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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 12
L'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" La concessione dei contributi può essere revocata: a) quando l'iniziativa non venga realizzata entro i termini fissati dal provvedimento di concessione o non venga realizzata in conformità alla documentazione presentata, salvo il caso che la variazione non sia stata preventivamente autorizzata, o non venga presentata la documentazione richiesta; b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 639. "

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